PEC obbligatoria anche per le ditte individuali
31-05-2013 20:33 - Normativa
PEC obbligatoria anche per le ditte individuali
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria anche per le ditte individuali, e i tempi si fanno più stretti: anticipata al 30 giugno 2013 la comunicazione della casella PEC da parte delle imprese individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2) al Registro delle Imprese competente, eccetto quelle soggette a procedure concorsuali.
Sono quindi coinvolte circa 3,5 milioni di imprese, che dovranno provvedere alla comunicazione in via anticipata rispetto alla precedente scadenza prevista originariamente per il 31 dicembre 2013.
Lo prevede la legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - di conversione del Decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) - in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 Dicembre 2012.
Le nuove disposizioni sono dovute al fatto che la PEC continua a prendere piede nelle abitudini delle imprese e dei professionisti. Questo perché con il tempo anche le PMI sono diventate sempre più consapevoli dei vantaggi in termini di semplificazione delle comunicazioni telematiche aventi valore legale e in parte perché le scadenze di legge diventano sempre più pressanti.
Sanzioni
Per chi non adempie all´obbligo di comunicazione, pur restando ferma la non applicabilità della sanzione prevista dall´articolo 2630 del Codice Civile, le penali si sono fatte più rigide: sono stati ridotti da 3 mesi a 45 giorni i termini entro i quali l´ufficio del registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un´impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l´indirizzo PEC. Ricordiamo che trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.
Come funziona la PEC
Le norme riguardanti la PEC sono contenute nel D.P.R. n. 68 dell´11/03/2005, che introduce in Italia la Posta elettronica certificata definendone anche il valore del tutto equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento anche ai fini legali. Ciò perché questo sistema di comunicazione consente al mittente di ricevere una documentazione elettronica che attesta in maniera incontrovertibile l´invio e la consegna di documenti informatici.
Per garantire la ricezione di un messaggio è necessario che il gestore del servizio PEC, che può essere un soggetto pubblico o privato, invii al mittente una ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, o in caso di fallimento dell´invio una ricevuta di mancata consegna, sulla quale venga espressamente dichiarata l´indicazione temporale. Il gestore ha anche l´onere di conservare le ricevute rilasciate: qualora il mittente le smarrisca può farne richiesta al gestore, che ha l´obbligo di mantenere la traccia informatica dello scambio di messaggi per un periodo di tempo prestabilito.
La ricevuta di avvenuta consegna rappresenta la prova che il messaggio è stato trasferito dall´indirizzo del mittente a quello del destinatario e riporta attraverso un testo contenente i dati di certificazione, il momento effettivo della consegna.
In alcuni casi, la ricevuta di avvenuta consegna può anche contenere una copia del messaggio, e viene sempre rilasciata in maniera contestuale rispetto alla consegna del messaggio e non della lettura da parte del destinatario.
Chi è coinvolto
Il servizio PEC non è riservato solo ed esclusivamente alle imprese: anche i privati possono farne uso, dichiarando espressamente il proprio indirizzo e-mail utilizzato per lo scambio di comunicazioni con la Pubblica Amministrazione o con altri privati. La dichiarazione conferisce valore giuridico alla posta scambiata, in assenza di questa dunque non basta una semplice deduzione attraverso l´indicazione dell´indirizzo di posta. In ogni caso la dichiarazione obbliga solo in dichiarante, che ha comunque facoltà di revocarla attraverso un´altra dichiarazione.
Obbligo visibilità PEC
L´art. 2250 del codice civile - obblighi su atti e corrispondenze - impone alle società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione e collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico di inserire anche l´informazione sull´indirizzo PEC, oltre a quelle consuete su partita IVA, sede sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese, capitale sociale, ecc.
Fonte: http://www.pmi.it/impresa/normativa/
Sono quindi coinvolte circa 3,5 milioni di imprese, che dovranno provvedere alla comunicazione in via anticipata rispetto alla precedente scadenza prevista originariamente per il 31 dicembre 2013.
Lo prevede la legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - di conversione del Decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) - in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 Dicembre 2012.
Le nuove disposizioni sono dovute al fatto che la PEC continua a prendere piede nelle abitudini delle imprese e dei professionisti. Questo perché con il tempo anche le PMI sono diventate sempre più consapevoli dei vantaggi in termini di semplificazione delle comunicazioni telematiche aventi valore legale e in parte perché le scadenze di legge diventano sempre più pressanti.
Sanzioni
Per chi non adempie all´obbligo di comunicazione, pur restando ferma la non applicabilità della sanzione prevista dall´articolo 2630 del Codice Civile, le penali si sono fatte più rigide: sono stati ridotti da 3 mesi a 45 giorni i termini entro i quali l´ufficio del registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un´impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l´indirizzo PEC. Ricordiamo che trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.
Come funziona la PEC
Le norme riguardanti la PEC sono contenute nel D.P.R. n. 68 dell´11/03/2005, che introduce in Italia la Posta elettronica certificata definendone anche il valore del tutto equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento anche ai fini legali. Ciò perché questo sistema di comunicazione consente al mittente di ricevere una documentazione elettronica che attesta in maniera incontrovertibile l´invio e la consegna di documenti informatici.
Per garantire la ricezione di un messaggio è necessario che il gestore del servizio PEC, che può essere un soggetto pubblico o privato, invii al mittente una ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, o in caso di fallimento dell´invio una ricevuta di mancata consegna, sulla quale venga espressamente dichiarata l´indicazione temporale. Il gestore ha anche l´onere di conservare le ricevute rilasciate: qualora il mittente le smarrisca può farne richiesta al gestore, che ha l´obbligo di mantenere la traccia informatica dello scambio di messaggi per un periodo di tempo prestabilito.
La ricevuta di avvenuta consegna rappresenta la prova che il messaggio è stato trasferito dall´indirizzo del mittente a quello del destinatario e riporta attraverso un testo contenente i dati di certificazione, il momento effettivo della consegna.
In alcuni casi, la ricevuta di avvenuta consegna può anche contenere una copia del messaggio, e viene sempre rilasciata in maniera contestuale rispetto alla consegna del messaggio e non della lettura da parte del destinatario.
Chi è coinvolto
Il servizio PEC non è riservato solo ed esclusivamente alle imprese: anche i privati possono farne uso, dichiarando espressamente il proprio indirizzo e-mail utilizzato per lo scambio di comunicazioni con la Pubblica Amministrazione o con altri privati. La dichiarazione conferisce valore giuridico alla posta scambiata, in assenza di questa dunque non basta una semplice deduzione attraverso l´indicazione dell´indirizzo di posta. In ogni caso la dichiarazione obbliga solo in dichiarante, che ha comunque facoltà di revocarla attraverso un´altra dichiarazione.
Obbligo visibilità PEC
L´art. 2250 del codice civile - obblighi su atti e corrispondenze - impone alle società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione e collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico di inserire anche l´informazione sull´indirizzo PEC, oltre a quelle consuete su partita IVA, sede sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese, capitale sociale, ecc.
Fonte: http://www.pmi.it/impresa/normativa/