IVA per cassa
18-11-2012 20:32 - Normativa
IVA per cassa
IVA PER CASSA - alla luce del Decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze dell´11.10.2012 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Il Decreto Legge n. 83/2012, ai commi 3 e 4 dell´articolo 32-bis, introduce la possibilità di optare per un nuovo regime di liquidazione dell´IVA denominato "per cassa".
Pertanto, si viene a delineare una nuova modalità di liquidazione dell´IVA che va a costituire un´alternativa, al sussistere di determinati requisiti, al principio di esigibilità regolato dall´articolo 6, D.P.R. n. 633/72.
Questo nuovo regime di liquidazione differita dell´imposta, andrà a sostituire quanto previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008, pur avendone acquisito degli elementi di contatto.
Come meglio si specificherà anche nel prosieguo della trattazione, per quanto concerne l´entrata in vigore dell´IVA per cassa, a differenza delle aspettative, questa è stata fissata alla data del 1 dicembre 2012 anziché del 1 gennaio 2013.
Presupposti per aderire al regime dell´IVA per cassa
Diversi sono gli elementi di novità rispetto a quanto previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008.
Primo tra tutti la necessità di comunicare all´Agenzia delle Entrate la volontà di aderire a questo nuovo regime tramite opzione:
Per i soggetti che esercitano l´opzione per l´IVA per cassa, l´Imposta sul Valore Aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell´esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all´atto dell´ incasso dei relativi corrispettivi.
Decorso un anno dal momento di effettuazione dell´operazione, l´imposta diviene comunque esigibile, eccezion fatta nelle situazioni in cui il cessionario o committente, prima del decorso di un anno dall´effettuazione dell´operazione sia stato assoggettato a procedure concorsuali:
questo elemento trova corrispondenza con quanto precedentemente previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008.
Per i soggetti che esercitano l´opzione dell´IVA per cassa, il diritto a detrarre l´Imposta sul Valore Aggiunto concernente gli acquisti effettuati, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi:
pertanto il funzionamento dell´IVA per cassa funziona non solamente sulle fatture emesse ma anche sugli acquisti effettuati.
Possono optare per il regime dell´IVA per cassa tutti i soggetti passivi IVA che effettuano servizi o cedono beni nei confronti di titolari di reddito d´impresa o professionale a patto che, i contribuenti che intendono optare, abbiano effettuato nell´anno precedete all´opzione o che prevedono di effettuare in caso di inizio attività, un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro:
il D.L. n. 85/2008 prevedeva come limite utile all´opzione un volume d´affari non superiore ad euro 200 mila.
La norma non va ad interessare i cessionari o committenti dei soggetti passivi di imposta che optano per l´IVA per cassa:
infatti i cessionari o committenti che non hanno esercitato l´opzione per l´IVA per cassa, hanno diritto a detrarre l´IVA una volta effettuata l´operazione senza dover prima provvedere al pagamento.
Operazioni escluse
Sono escluse dalla disciplina dell´IVA per cassa le operazioni effettuate nell´ambito di regimi speciali di applicazione dell´imposta tra i quali:
Operazioni altresì escluse dalla liquidazione dell´IVA per cassa sono:
Il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha precisato che:
le operazioni effettuate in regime di IVA per cassa, sono computate nelle liquidazioni periodiche relative al mese o trimestre nel corso del quale le stesse operazioni sono incassate:
ai fini della determinazione del volume d´affari invece, il riferimento rimane sempre l´esercizio in cui le operazioni sono effettuate.
Nel caso in cui un´operazione effettuata venga pagata solo in parte, ai fini dell´individuazione dell´imposta da versare, si farà riferimento solamente alla parte dell´imposta relativa al corrispettivo pagato.
Con lo stesso criterio, in caso di opzione per l´IVA di cassa, l´imposta sugli acquisti potrà essere detratta solamente al momento del pagamento e se il pagamento è solo parte del corrispettivo complessivo dovuto, potrà essere detratta la parte di imposta risultante dalla proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell´operazione.
Validità dell´opzione
Pur ribadendo che ad oggi manca il provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate relativo alle modalità di esercizio dell´opzione e di revoca del regime dell´IVA per cassa, il Ministero dell´Economia e delle Finanze ci chiarisce quale sono i momenti di efficacia dell´opzione.
L´opzione per l´IVA di cassa ha effetto a partire dal 1° gennaio dell´anno in cui viene esercitata.
Nel caso in cui l´inizio dell´attività avvenga in corso di anno, l´opzione per l´IVA di cassa avrà i suoi effetti dalla data di inizio dell´attività.
In sede di prima applicazione, contrariamente a quanto tutti si aspettavano, l´articolo 8 del provvedimento del Ministero dell´Economia e delle Finanze, prevede la possibilità di optare anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Inizio anticipato a dicembre 2012 inaspettato in quanto di facile applicazione alle liquidazioni mensili ma di certo meno per tutti coloro che liquidano l´IVA con periodicità trimestrale.
Per quanto riguarda i soggetti con liquidazione mensile, partire a dicembre non sarà un problema in quanto si troveranno a versare il 16 gennaio 2013 l´imposta sui documenti emessi alla data del 1° dicembre 2012 ed incassati alla data del 31 dicembre 2012.
La storia si complica per quei soggetti che liquidano l´imposta con periodicità trimestrale in quanto, l´imposta a debito relativa all´ultimo trimestre 2012, sarà calcolata relativamente ai documenti emessi a ottobre e novembre 2012 secondo i criteri ordinari e, relativamente ai documenti emessi a dicembre 2012 secondo il criterio dell´IVA per cassa:
pertanto per chi liquida l´imposta con periodicità trimestrale rimarrebbe esclusa dalla prima liquidazione con scadenza 16 marzo 2013, solamente l´IVA relativa alle fatture emesse dal 1° dicembre 2012 e non incassate alla data del 31 dicembre 2012.
Altra situazione critica si presenta quando un contribuente con liquidazione periodica trimestrale si trova ad aver superato il limiti di fatturato entro i quali viene concessa la facoltà di optare per l´IVA di cassa.
La norma prevede che al superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume di affari, il regime dell´IVA per cassa cessa dal mese successivo.
Pertanto il contribuente trimestrale che superasse tale limite ad esempio nel mese di maggio, dovrà liquidare aprile e maggio con il criterio di cassa e giugno con il criterio delle fatture registrate.
Sia il decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze, sia la relazione illustrativa chiariscono che, nel caso di fuoriuscita dal regime dell´IVA per cassa sia per superamento dei limiti di fatturato, sia per revoca, nella liquidazione relativa all´ultimo mese in cui è stata applicata l´IVA per cassa, andrà computata a debito l´intero ammontare dell´imposta ancora non versata afferente ai corrispettivi non ancora incassati.
Inoltre, sempre la relazione illustrativa del decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze, per quanto concerne le operazioni passive chiarisce che, in caso di fuoriuscita per superamento dei limiti di fatturato, le regole ordinarie di liquidazione dell´imposta si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo dal superamento del fatturato, anche se l´acquisto a cui le fatture si riferiscono, sia stato effettuato nel periodo in cui era in essere il regime dell´IVA per cassa.
Seppur l´opzione dovrà essere comunicata all´Agenzia delle Entrate, il contribuente che decide di versare l´IVA con il regime per cassa, dovrà comunque indicare anche in fattura che trattasi di:
"operazione effettuata con IVA per cassa ai sensi dell´articolo 32-bis, D.L. n. 83 del 22 giugno 2012"
l´omessa indicazione costituirà una violazione formale.
Pasquale Lorenzo Gallesi
Fonte: http://www.sardegnacontributi.it/
Il Decreto Legge n. 83/2012, ai commi 3 e 4 dell´articolo 32-bis, introduce la possibilità di optare per un nuovo regime di liquidazione dell´IVA denominato "per cassa".
Pertanto, si viene a delineare una nuova modalità di liquidazione dell´IVA che va a costituire un´alternativa, al sussistere di determinati requisiti, al principio di esigibilità regolato dall´articolo 6, D.P.R. n. 633/72.
Questo nuovo regime di liquidazione differita dell´imposta, andrà a sostituire quanto previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008, pur avendone acquisito degli elementi di contatto.
Come meglio si specificherà anche nel prosieguo della trattazione, per quanto concerne l´entrata in vigore dell´IVA per cassa, a differenza delle aspettative, questa è stata fissata alla data del 1 dicembre 2012 anziché del 1 gennaio 2013.
Presupposti per aderire al regime dell´IVA per cassa
Diversi sono gli elementi di novità rispetto a quanto previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008.
Primo tra tutti la necessità di comunicare all´Agenzia delle Entrate la volontà di aderire a questo nuovo regime tramite opzione:
- purtroppo ancora manca il provvedimento relativo alle modalità di esercizio dell´opzione e di revoca.
- possono optare per l´IVA per cassa i contribuenti che nell´anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d´affari non superiore a due milioni di euro.
Per i soggetti che esercitano l´opzione per l´IVA per cassa, l´Imposta sul Valore Aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell´esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all´atto dell´ incasso dei relativi corrispettivi.
Decorso un anno dal momento di effettuazione dell´operazione, l´imposta diviene comunque esigibile, eccezion fatta nelle situazioni in cui il cessionario o committente, prima del decorso di un anno dall´effettuazione dell´operazione sia stato assoggettato a procedure concorsuali:
questo elemento trova corrispondenza con quanto precedentemente previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008.
Per i soggetti che esercitano l´opzione dell´IVA per cassa, il diritto a detrarre l´Imposta sul Valore Aggiunto concernente gli acquisti effettuati, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi:
pertanto il funzionamento dell´IVA per cassa funziona non solamente sulle fatture emesse ma anche sugli acquisti effettuati.
Possono optare per il regime dell´IVA per cassa tutti i soggetti passivi IVA che effettuano servizi o cedono beni nei confronti di titolari di reddito d´impresa o professionale a patto che, i contribuenti che intendono optare, abbiano effettuato nell´anno precedete all´opzione o che prevedono di effettuare in caso di inizio attività, un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro:
il D.L. n. 85/2008 prevedeva come limite utile all´opzione un volume d´affari non superiore ad euro 200 mila.
La norma non va ad interessare i cessionari o committenti dei soggetti passivi di imposta che optano per l´IVA per cassa:
infatti i cessionari o committenti che non hanno esercitato l´opzione per l´IVA per cassa, hanno diritto a detrarre l´IVA una volta effettuata l´operazione senza dover prima provvedere al pagamento.
Operazioni escluse
Sono escluse dalla disciplina dell´IVA per cassa le operazioni effettuate nell´ambito di regimi speciali di applicazione dell´imposta tra i quali:
- regime del margine per rivenditori di beni usati, oggetti d´arte o antiquariato;
- regime di cui all´articolo 74-ter, D.P.R. n. 633/72, inerente l´attività delle agenzie di viaggio e turismo;
- regime di cui all´articolo 34-bis, D.P.R. n. 633/72, inerente le attività agricole connesse;
- regime per il commercio di sali, tabacchi, settore editoriale, servizi di telefonia.
Operazioni altresì escluse dalla liquidazione dell´IVA per cassa sono:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell´esercizio d´imprese, arti o professioni: pertanto sono escluse le operazioni nei confronti dei consumatori finali;
- le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l´imposta mediante il meccanismo dell´inversione contabile;
- le operazioni che applicano l´esigibilità differita nei confronti di Enti pubblici di cui all´articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/72;
- gli acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha precisato che:
le operazioni effettuate in regime di IVA per cassa, sono computate nelle liquidazioni periodiche relative al mese o trimestre nel corso del quale le stesse operazioni sono incassate:
ai fini della determinazione del volume d´affari invece, il riferimento rimane sempre l´esercizio in cui le operazioni sono effettuate.
Nel caso in cui un´operazione effettuata venga pagata solo in parte, ai fini dell´individuazione dell´imposta da versare, si farà riferimento solamente alla parte dell´imposta relativa al corrispettivo pagato.
Con lo stesso criterio, in caso di opzione per l´IVA di cassa, l´imposta sugli acquisti potrà essere detratta solamente al momento del pagamento e se il pagamento è solo parte del corrispettivo complessivo dovuto, potrà essere detratta la parte di imposta risultante dalla proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell´operazione.
Validità dell´opzione
Pur ribadendo che ad oggi manca il provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate relativo alle modalità di esercizio dell´opzione e di revoca del regime dell´IVA per cassa, il Ministero dell´Economia e delle Finanze ci chiarisce quale sono i momenti di efficacia dell´opzione.
L´opzione per l´IVA di cassa ha effetto a partire dal 1° gennaio dell´anno in cui viene esercitata.
Nel caso in cui l´inizio dell´attività avvenga in corso di anno, l´opzione per l´IVA di cassa avrà i suoi effetti dalla data di inizio dell´attività.
In sede di prima applicazione, contrariamente a quanto tutti si aspettavano, l´articolo 8 del provvedimento del Ministero dell´Economia e delle Finanze, prevede la possibilità di optare anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Inizio anticipato a dicembre 2012 inaspettato in quanto di facile applicazione alle liquidazioni mensili ma di certo meno per tutti coloro che liquidano l´IVA con periodicità trimestrale.
Per quanto riguarda i soggetti con liquidazione mensile, partire a dicembre non sarà un problema in quanto si troveranno a versare il 16 gennaio 2013 l´imposta sui documenti emessi alla data del 1° dicembre 2012 ed incassati alla data del 31 dicembre 2012.
La storia si complica per quei soggetti che liquidano l´imposta con periodicità trimestrale in quanto, l´imposta a debito relativa all´ultimo trimestre 2012, sarà calcolata relativamente ai documenti emessi a ottobre e novembre 2012 secondo i criteri ordinari e, relativamente ai documenti emessi a dicembre 2012 secondo il criterio dell´IVA per cassa:
pertanto per chi liquida l´imposta con periodicità trimestrale rimarrebbe esclusa dalla prima liquidazione con scadenza 16 marzo 2013, solamente l´IVA relativa alle fatture emesse dal 1° dicembre 2012 e non incassate alla data del 31 dicembre 2012.
Altra situazione critica si presenta quando un contribuente con liquidazione periodica trimestrale si trova ad aver superato il limiti di fatturato entro i quali viene concessa la facoltà di optare per l´IVA di cassa.
La norma prevede che al superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume di affari, il regime dell´IVA per cassa cessa dal mese successivo.
Pertanto il contribuente trimestrale che superasse tale limite ad esempio nel mese di maggio, dovrà liquidare aprile e maggio con il criterio di cassa e giugno con il criterio delle fatture registrate.
Sia il decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze, sia la relazione illustrativa chiariscono che, nel caso di fuoriuscita dal regime dell´IVA per cassa sia per superamento dei limiti di fatturato, sia per revoca, nella liquidazione relativa all´ultimo mese in cui è stata applicata l´IVA per cassa, andrà computata a debito l´intero ammontare dell´imposta ancora non versata afferente ai corrispettivi non ancora incassati.
Inoltre, sempre la relazione illustrativa del decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze, per quanto concerne le operazioni passive chiarisce che, in caso di fuoriuscita per superamento dei limiti di fatturato, le regole ordinarie di liquidazione dell´imposta si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo dal superamento del fatturato, anche se l´acquisto a cui le fatture si riferiscono, sia stato effettuato nel periodo in cui era in essere il regime dell´IVA per cassa.
Seppur l´opzione dovrà essere comunicata all´Agenzia delle Entrate, il contribuente che decide di versare l´IVA con il regime per cassa, dovrà comunque indicare anche in fattura che trattasi di:
"operazione effettuata con IVA per cassa ai sensi dell´articolo 32-bis, D.L. n. 83 del 22 giugno 2012"
l´omessa indicazione costituirà una violazione formale.
Pasquale Lorenzo Gallesi
Fonte: http://www.sardegnacontributi.it/